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Sez. 1, Sentenza n. 1215 del 29/03/1977 (Rv. 384885 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 N 2 LETTERA B DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1977-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384885-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 N 2 LETTERA B DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale sollevata per contrasto con gli artt 3, 29, 31 Costituzione, nei confronti dell'art 3, n 2, lett b) della legge 1 dicembre 1970 n 898 (sui casi di scioglimento del matrimonio), sotto il profilo della disparita di trattamento derivante dalla diversa potenzialita economica dei coniugi, la quale lascerebbe all'iniziativa unilaterale del coniuge piu abbiente l'introduzione della domanda di divorzio, senza offrire alcuna possibilita all'altro coniuge, non consenziente e meno dotato economicamente, di evitare la cessazione del vincolo matrimoniale. L'istituto del gratuito patrocinio assicura infatti al coniuge meno abbiente la possibilita di assumere l'iniziativa processuale, quando ne ricorrano i presupposti. (V 1757/76, mass n 380529; (V 3518/75, mass n 377698; (Corte cost 181'1976).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 31, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)