Sez. 2, Sentenza n. 2517 del 08/07/1969 (Rv. 342076 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PRESCRIZIONE ORDINARIA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PRESCRIZIONE ORDINARIA - DECORRENZA.*
In tema di assicurazioni sociali, il prestatore d'opera ha Azione diretta verso il datore di lavoro per il risarcimento dei danni, in ipotesi che il datore di lavoro si sia reso inadempiente all'obbligazione di pagare i contributi. Tale Azione puo essere esercitata dal prestatore d'opera dal momento in cui si verifica l'inadempimento dell'Obbligo del datore di lavoro di costituire, attraverso il versamento dei contributi, la posizione assicurativa del prestatore d'opera il corrispondente diritto non e imprescrittibile, ma, avendo la responsabilita del datore di lavoro natura contrattuale, e soggetto alla prescrizione decennale ordinaria a decorrere dalla cessazione del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)