Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 05/12/1972 (Rv. 361438 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE DEL DANNO - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI) - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELLA PENSIONE - ACCERTAMENTO SUFFICIENTE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE DEL DANNO - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI) - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELLA PENSIONE - ACCERTAMENTO SUFFICIENTE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
La prescrizione estintiva dell'Azione risarcitoria ex art 2116 cod civ inizia a decorrere in coincidenza con il raggiungimento della eta pensionabile, nel quadro della fattispecie evento-danno caratterizzata dall'inadempienza del datore di lavoro all'Obbligo di versamento dei contributi assicurativi. Ed il provvedimento negatorio dell'istituto assicuratore sulla domanda di pensione per inadempimento del datore di lavoro agli obblighi contributivi costituisce atto di accertamento legittimante l'Azione risarcitoria. (V 2629'69, mass n 342256; 2517'69, mass n 342076; (V 3001'68, mass n 335839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)