Sez. 5, Sentenza n. 1700 del 07/02/2001 (Rv. 543675 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Controversia suscettibile di definizione automatica ex legge n. 656/94 - Causa di inammissibilità, improponibilità o improseguibilità non dichiarata con sentenza definitiva - Sussistenza - Pendenza della lite - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Al fine della definizione automatica ai sensi dell'art. 2 quinquies del D.L. 30 settembre 1994 n. 564, convertito in legge 30 settembre 1994, n. 656, la controversia tributaria si considera pendente anche quando sussista una causa di inammissibilità, improponibilità o improseguibilità del processo non dichiarata con pronuncia non più impugnabile, atteso che, per l'applicabilità delle norme sul condono, non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto sostanziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)