Sez. 1, Sentenza n. 2227 del 16/03/1996 (Rv. 496393 - 01)
TRIBUTI (in generale) - CONDONO FISCALE | Condono concesso con D.L. n. 429 del 1982 - Applicabilità - Controversia tributaria pendente - Nozione - Sentenza di una causa di inammissibilità, improcedibilità o improseguibilità del processo non dichiarata - Irrilevanza.
TRIBUTI (in generale) - CONDONO FISCALE
La controversia tributaria suscettibile della definizione automatica per condono si considera pendente anche quando sussista una causa di inammissibilità, improponibilità o improseguibilità del processo, non dichiarata con (o comunque non preclusa da) pronuncia non più impugnabile, atteso che per l'applicabilità delle norme sul condono - nella specie quelle del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516 - non è richiesta la pendenza della lite sostanziale, ma soltanto di un formale procedimento, a meno che non ricorra il caso di "dichiarazione integrativa senza definizione automatica", di cui agli artt. 17 e 32, comma (a seguito delle modifiche) quarto, del citato decreto n. 429 del 1982, in quanto - in tal caso -la legge, con l'espressa previsione della prosecuzione del giudizio circoscritto alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa semplice, non pone alcun limite alla cognizione del giudice.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)