Sez. L, Sentenza n. 5091 del 21/05/1998 (Rv. 515675 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione della disposizione di un contratto integrativo aziendale prevedente l'obbligo di valutare con le strutture sindacali la possibilità di prolungamento del periodo di comporto prima di procedere al licenziamento per superamento di suddetto periodo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, in relazione all'interpretazione della clausola di un accordo integrativo aziendale prevedente che, prima di provvedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto, l'azienda debba valutare, insieme alle strutture sindacali, la sussistenza delle condizioni per il prolungamento del suddetto periodo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale tale norma contrattuale, presupponendo l'intervenuta scadenza del periodo di comporto, non contiene un dovere di informativa al sindacato in ordine all'approssimarsi della suddetta scadenza.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)