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Sez. L, Sentenza n. 9121 del 13/09/1997 (Rv. 507965 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al periodo di comporto per sommatoria degli assistenti di volo e alla computabilità del periodo di inidoneità al volo.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507965-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune spetta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto che, in relazione al c.c.n.l. applicabile agli assistenti di volo dipendenti dalla Soc. Alitalia, concorressero alla maturazione del periodo di comporto contrattuale di dodici mesi - nel caso in esame applicato equitativamente anche al comporto per sommatoria nell'ambito del triennio di vigenza del contratto - sia le assenze per malattia che quelle per infortunio (anche per causa di servizio) e così pure i periodi accertati di inidoneità al volo; riguardo a questi ultimi la Corte ha escluso l'illogicità della motivazione, poiché il ricorrente non ha indicato quali norme contrattuali consentirebbero una diversa utilizzazione del dipendente nel periodo relativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)