Sez. L, Sentenza n. 2862 del 29/04/1980 (Rv. 406608 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI N 336 DEL 1970 E N 824 DEL 1971 - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI N 336 DEL 1970 E N 824 DEL 1971 - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.*
Poiche l'Onere finanziario relativo all'applicazione sul trattamento pensionistico dei benefici pensionistici per gli ex combattenti previsti dalla legge n 336 del 1970 e 824 del 1971 grava esclusivamente sul datore di lavoro, che e l'unico soggetto obbligato, essendo meramente strumentale e subordinato alla sussistenza del primo quello di anticipazione posto a carico dello ente previdenziale, il contraddittorio deve ritenersi integro quando la controversia sia instaurata tra le sole parti del rapporto di lavoro, concerna il solo accertamento dell'obbligazione principale e non contenga domande riferibili all'obbligazione di anticipazione. (V 986/77, mass n 384606; (V 1/73, mass n 361732).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)