Sez. L, Sentenza n. 20235 del 24/09/2010 (Rv. 615274 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Enti previdenziali privatizzati - Adozione di atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico - Ammissibilità - Applicabilità della nuova regolamentazione - Limiti - Rispetto del principio "pro rata" - Riferimento temporale - Al momento della maturazione dei requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commercialisti) sono tenuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995 - ad assicurare la stabilità delle rispettive gestioni su un arco temporale non inferiore a quindici anni con l'emanazione di provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento, nonché di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, che debbono essere adottati nel rispetto del principio del "pro rata" in relazione all'anzianità maturata al momento dell'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti stessi. Ne consegue che, con riguardo al trattamento riconosciuto dalla citata Cassa, il discrimine tra la disciplina più favorevole - per cui il trattamento pensionistico deve essere determinato in base alla media dei dieci migliori redditi degli ultimi quindici anni di contribuzione - e quella più restrittiva - che fa riferimento alla media dei migliori quindici redditi degli ultimi vent'anni di contribuzione - va collocato al momento della maturazione dei requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità e non a quello dell'entrata in vigore della modifica del Regolamento interno di fissazione dei nuovi criteri di calcolo.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)