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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40592 del 17/12/2021 (Rv. 663517 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Circolazione di veicoli non assicurati - Responsabilità solidale del proprietario e del conducente - Ripartizione dell’obbligazione nel lato interno - Distinzione tra l’obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054 c.c., e l’obbligazione solidale verso l’impresa designata, ex art. 292 c. ass. - Ragioni. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - SOLIDARIETA' - In genere.
Stato
decisa il 2021-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663517-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)

In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), dall'obbligazione solidale verso l'impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la regola generale di cui all'art. 2055 c.c.

Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1298, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)