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Sez. U - , Sentenza n. 21514 del 07/07/2022 (Rv. 665191 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Natura speciale ed autonoma - Configurabilità - Fondamento - Atipicità del vincolo di solidarietà.
Stato
decisa il 2022-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665191-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)