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Sez. L, Sentenza n. 10332 del 21/10/1997 (Rv. 509074 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - AUTOTRASPORTO | Regime anteriore all'art. 2, comma secondo, del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito in legge 27 maggio 1993, n. 162 - Termine di prescrizione ex art. 2951 cod. civ. - Applicabilità - Prestazioni di trasporto ricomprese con prestazioni di altra natura in un unico contratto - Irrilevanza - Confluenza di più prestazioni di trasporto, in assenza di altre prestazioni, in un unico rapporto di collaborazione continuativa ed esclusiva - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1997-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509074-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - AUTOTRASPORTO

Nel regime anteriore all'art. 2, comma secondo, del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito in legge 27 maggio 1993, n. 162, (il quale, con disposizione espressamente dichiarata applicabile ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore stabilisce che nei contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione il termine di prescrizione applicabile è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto per conto terzi è ricompresa) la circostanza che le prestazioni di trasporto siano comprese con altre prestazioni in un unico contratto non esclude la loro assoggettabilità alla prescrizione speciale prevista dall'art. 2951 cod. civ., la quale "a fortiori" non può essere esclusa dalla semplice confluenza di più prestazioni di trasporto, in assenza di altre prestazioni, in un unico rapporto ancorché voluto sin dall'origine come collaborazione continuativa ed esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2, Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)