Sez. L, Sentenza n. 1459 del 18/02/1997 (Rv. 502486 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Lavoro parasubordinato - Leggi estensive della garanzie tipiche del rapporto subordinato - Natura eccezionale - Contratto di trasporto - Applicabilità della disciplina della prescrizione per crediti da lavoro subordinato - Esclusione - Natura parasubordinata del rapporto - Irrilevanza - Disciplina ex art. 2 D.L. n. 82 del 1993 - Applicabilità oltre i casi ivi espressamente previsti - Esclusione - Termine di prescrizione ex art. 2951 cod. civ. - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il rapporto di lavoro parasubordinato resta soggetto alla disciplina sostanziale dettata per il lavoro autonomo, essendo la parasubordinazione rilevante esclusivamente ai fini processuali ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ., onde debbono ritenersi eccezione ai principi generali eventuali leggi estensive delle garanzie tipiche del lavoro subordinato a quello parasubordinato. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione per crediti di lavoro derivanti da contratto di trasporto, è irrilevante la natura parasubordinata del rapporto, essendo in ogni caso applicabile il termine di prescrizione di cui all'art. 2951 cod. civ. e dovendosi ritenere esclusivamente riferita alle ipotesi ivi espressamente disciplinate la prescrizione quinquennale prevista - per i contratti di autotrasporto retribuiti col sistema delle tariffe forcella - dall'art. 2 D.L. 1993 n. 82 (che peraltro prevede tale termine di prescrizione indipendentemente dalla natura parasubordinata del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)