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Sez. 2, Sentenza n. 26721 del 26/04/2023 Ud. (dep. 20/06/2023) Rv. 284768 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen. - Giudizio di appello - Possibilità di rilevare “ex officio” l’erronea concessione del beneficio da parte di una sentenza diversa da quella impugnata - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284768-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di appello non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le cause ostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio.

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)