diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 37009 del 30/06/2016 Ud. (dep. 06/09/2016) Rv. 267913 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Sospensione condizionale della pena - Revoca - Ipotesi previste dall'art 168, commi primo e terzo, cod. pen. - Natura dichiarativa del provvedimento di revoca - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo - Natura discrezionale del provvedimento di revoca - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267913-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)