Sez. 1, Sentenza n. 4217 del 03/07/1980 (Rv. 408088 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA IMPRESA - IN GENERE - DEBITI DERIVANTI DALLA CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA - SUCCESSIVA PROCEDURA CONCORSUALE LIQUIDATORIA - SODDISFAZIONE CON PREDEDUZIONE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AL DEBITORE ANZICHE AL COMMISSARIO GIUDIZIALE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA IMPRESA - IN GENERE - DEBITI DERIVANTI DALLA CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA - SUCCESSIVA PROCEDURA CONCORSUALE LIQUIDATORIA - SODDISFAZIONE CON PREDEDUZIONE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AL DEBITORE ANZICHE AL COMMISSARIO GIUDIZIALE - IRRILEVANZA.*
I debiti derivanti dalla continuazione dell'Esercizio dell'impresa assoggettata ad amministrazione controllata debbono essere soddisfatti con prededuzione nella successiva procedura concorsuale liquidatoria (concordato preventivo o fallimento), legata alla precedente da un nesso di conseguenzialita e interdipendenza, e cio tanto nell'ipotesi (eccezionale) in cui la gestione dell'impresa venga affidata al Commissario giudiziale, ai sensi dell'art 191 legge fallimentare, quanto nell'ipotesi (normale) in cui l'Esercizio dell'impresa venga conservato al debitore, che vi provvede sotto la direzione del giudice delegato e la vigilanza del medesimo Commissario, poiche anche in tale ultima ipotesi i debiti sono egualmente riferibili all'ufficio e vanno, percio, considerati nella ulteriore procedura come debiti di massa, quando siano stati assunti in conformita alla legge e per le finalita istituzionali della amministrazione controllata. (V 62/79, mass n 396089; (V 4370/77, mass nn 387960, 387961).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 191 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)