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Sez. 1, Sentenza n. 5753 del 03/10/1983 (Rv. 430627 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO E LIQUIDATORE EX ART. 182 LEGGE FALLIMENTARE - LIQUIDAZIONE COMPENSO - SUCCESSIVO FALLIMENTO - PAGAMENTO DI DETTO COMPENSO IN PREDEDUZIONE, EX ART. 111 LEGGE FALLIMENTARE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430627-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO E LIQUIDATORE EX ART. 182 LEGGE FALLIMENTARE - LIQUIDAZIONE COMPENSO - SUCCESSIVO FALLIMENTO - PAGAMENTO DI DETTO COMPENSO IN PREDEDUZIONE, EX ART. 111 LEGGE FALLIMENTARE - AMMISSIBILITÀ.*

Il principio che i crediti relativi alla gestione ed all'Esercizio dell'impresa in regime di concordato preventivo non sono prededucibili nella ripartizione dell'attivo relativa al successivo fallimento, stante il carattere solutorio che assume tale procedura, per la quale non è prevista una gestione provvisoria nell'interesse della massa dei creditori, non può, trovare applicazione per le spese dell'ufficio preposto al concordato preventivo, perché sia il Commissario giudiziale sia il liquidatore, nel caso di cui all'art. 182 legge fallimentare, agiscono proprio nell'interesse della massa suddetta, per cui, qualora al concordato segua il fallimento, attesa anche la stretta connessione tra le due procedure, i compensi ed i rimborsi di spesa dovuti al Commissario giudiziale ed al liquidatore debbono essere pagati in prededuzione sullo attivo del fallimento conseguente, ai sensi dell'art. 111 n. 1 legge fallimentare. (V 5883/82, mass n 423641; (V 6056/81, mass n 416843; (V 4217/80, mass n 408088; (V 3636/80, mass n 407494; (V 1467/79, mass n 397794; (V 57/79, mass n 396078).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)