Sez. 1, Sentenza n. 13885 del 22/09/1999 Ud. (dep. 03/12/1999) Rv. 215802 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | "Altri elementi di prova" - Riscontri sull'attendibilità del dichiarante - Necessità - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
In tema di valutazione della prova, gli "altri" elementi di prova, di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., non devono necessariamente riguardare la prova in sè della colpevolezza dell'imputato, quanto piuttosto devono costituire un riscontro dell'attendibilità del dichiarante, con riferimento specifico all'imputato ed al fatto delittuoso a lui attribuito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)