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Sez. 6, Sentenza n. 5649 del 22/01/1997 Ud. (dep. 13/06/1997) Rv. 208898 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione - Regola della necessità della sussistenza di altri elementi di prova - Funzione processuale - Idoneità degli stessi a provare il fatto-reato - Necessità - Esclusione - Carattere accessorio di tali elementi rispetto alla chiamata - Significato.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208898-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al "thema decidendum" non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)