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Sez. 2, Sentenza n. 8125 del 30/01/2013 Cc. (dep. 20/02/2013) Rv. 255244 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione - Sussistenza di altri elementi di prova - Idoneità degli stessi a provare il fatto - Reato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255244-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica; la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità. (La S.C. ha precisato che, ove gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)