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Sez. 3, Sentenza n. 13867 del 08/11/1999 Ud. (dep. 03/12/1999) Rv. 216379 - 01

ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Superamento dei limiti tabellari - Responsabilità del legale rappresentante - Sussistenza - "Ratio".
Stato
decisa il 1999-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216379-01

ACQUE

In tema di reato di scarico oltre i limiti tabellari, la circostanza che il legale rappresentante dell'azienda non si sia mai occupato delle questioni tecniche inerenti ad essa, non determina esonero da responsabilità ma costituisce omissione censurabile sotto il profilo della responsabilità per colpa. Ciò anche alla luce della nuova normativa introdotta con il D.L.G. n. 152 del 1999 la quale, introducendo criteri complessivamente più severi rispetto a quella precedente (art.21, comma 3, l.319 del 1976), con riguardo al profilo soggettivo fa riferimento a "chiunque" si renda responsabile dello scarico irregolare, rivestendo un ruolo nell'azienda, ed estende anche al gestore dei depuratori la responsabilità per colpa. Sicché la "grave negligenza" del gestore dell'impianto di depurazione non attiene al profilo della consapevolezza e volontarietà del comportamento (già coperto dal termine dolo) ma a quei comportamenti che positivamente si richiedono a soggetti qualificati che gestiscono strutture complesse e che violano in modo grave il dovere di diligenza ove non adottino tutte le misure tecniche idonee ad evitare il superamento dei limiti tabellari.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)