Sez. 1, Sentenza n. 3415 del 25/05/1981 (Rv. 414006 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI PER LE CASE DI ABITAZIONE DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CRITERI PREVISTI DALLE LEGGI N 1493 DEL 1962 E N 1212 DEL 1967 - PORTATA - VENDITA ISOLATA DI LOCALI PER UFFICI E NEGOZI - AGEVOLAZIONI PREDETTE - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI PER LE CASE DI ABITAZIONE DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CRITERI PREVISTI DALLE LEGGI N 1493 DEL 1962 E N 1212 DEL 1967 - PORTATA - VENDITA ISOLATA DI LOCALI PER UFFICI E NEGOZI - AGEVOLAZIONI PREDETTE - INAPPLICABILITA.*
Le leggi 6 ottobre 1962, n 1493, e 2 dicembre 1967, n 1212, hanno soltanto precisato la Determinazione specifica del criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del fabbricato da considerare agli effetti delle facilitazioni tributarie. Pertanto, le agevolazioni in tema di imposta di registro, previste per le case di abitazione dalla legge 2 luglio 1949, n 408, non spettano per la vendita isolata dei suindicati locali, ossia quando la vendita non sia conclusa con lo stesso atto di trasferimento dell'intero fabbricato o concerna immobili diversi dalle abitazioni considerati quali unita economiche a se stanti. (V 1276/76, mass n 379965; (V 176/73, mass n 361961; (V 349/71, mass n 349893; (Conf 1826/70, mass n 347801).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)