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Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 12/04/1976 (Rv. 379965 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - NORMATIVA - CRITERIO DELLA PREVALENZA DELLE ABITAZIONI RISPETTO AGLI UFFICI ED AI NEGOZI DEL FABBRICATO - VENDITA ISOLATA DI NEGOZI - AGEVOLAZIONI - ESCLUSIONI - QUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE COME UFFICIO O COME NEGOZIO - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379965-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - NORMATIVA - CRITERIO DELLA PREVALENZA DELLE ABITAZIONI RISPETTO AGLI UFFICI ED AI NEGOZI DEL FABBRICATO - VENDITA ISOLATA DI NEGOZI - AGEVOLAZIONI - ESCLUSIONI - QUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE COME UFFICIO O COME NEGOZIO - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le leggi 6 ottobre 1962 n 1493 e 2 dicembre 1967 n 1212 non hanno innovato alle Disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art 17 della legge 2 luglio 1949 n 408, ma hanno soltanto precisato la Determinazione specifica del criterio della prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici ed ai negozi del fabbricato da considerare ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste da quest'ultima legge, in tema della imposta ipotecaria e di quella di registro. Pertanto, tali agevolazioni continuano a non spettare per la vendita isolata di negozi, ossia nell'ipotesi in cui la vendita non sia conclusa con lo stesso atto di trasferimento dell'intero edificio o concerna negozi considerati come unita economiche a se stanti. E non e censurabile la decisione del merito, con cui si sia ritenuto applicabile il beneficio, ritenendo che l'immobile alienato fosse da qualificare come ufficio, e non come negozio, sulla base del suo uso al momento del trasferimento. (V 1890/74, mass n 370102).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)