Sez. 1, Sentenza n. 1826 del 07/10/1970 (Rv. 347801 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - INAPPLICABILITA.*
Le leggi 6 ottobre 1962, n 1493, e 2 dicembre 1967, n 1212, hanno soltanto precisato la Determinazione specifica del criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del fabbricato da considerare agli effetti delle agevolazioni tributarie. Pertanto, le agevolazioni in tema di imposta di registro, previste per le case di abitazione dalla legge 2 luglio 1949, n 408, non spettano per la vendita isolata di negozi, ossia quando la vendita di negozi non sia conclusa con lo stesso atto di trasferimento dell'intero fabbricato o concerna negozi considerati unita economiche a se stanti. (Conf 3422, 69, mass n 343509 2176, 69, mass n 341497).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)