Sez. 2, Sentenza n. 1028 del 14/03/1977 (Rv. 384658 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - OMESSO ORDINE DI NOTIFICAZIONE - RELATIVA SENTENZA DI APPELLO - ANNULLABILITA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - OMESSO ORDINE DI NOTIFICAZIONE - RELATIVA SENTENZA DI APPELLO - ANNULLABILITA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La sentenza del giudice d'appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione del gravame relativo a cause scindibili, ai sensi dell'art 332 cod proc civ, e annullabile dalla Corte di Cassazione soltanto se, al momento in cui essa e chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello: diversamente, l'inosservanza dello art 332 cod proc civ non produce alcun effetto. (Conf 2256/75, mass n 376060).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)