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Sez. 3, Sentenza n. 2116 del 01/04/1980 (Rv. 405774 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - OMESSO ORDINE DI NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO RELATIVO A CAUSE SCINDIBILI - ANNULLABILITA IN CASSAZIONE DELLA RELATIVA SENTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405774-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - OMESSO ORDINE DI NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO RELATIVO A CAUSE SCINDIBILI - ANNULLABILITA IN CASSAZIONE DELLA RELATIVA SENTENZA - CONDIZIONI.*

La sentenza del giudice d'appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione del gravame relativo a cause scindibili, ai sensi dell'art 332 cod proc civ, e annullabile dalla Corte di Cassazione soltanto se, al momento in cui essa e chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello: diversamente, la inosservanza dell'art 332 cod proc civ non produce alcun effetto. (Conf 1028/77, mass n 384658; (Conf 2256/75, mass n 376060).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)