Sez. 3, Sentenza n. 2256 del 06/06/1975 (Rv. 376060 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - OMESSO ORDINE DI NOTIFICAZIONE DELLO APPELLO - ANNULLABILITA DELLA RELATIVA SENTENZA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - OMESSO ORDINE DI NOTIFICAZIONE DELLO APPELLO - ANNULLABILITA DELLA RELATIVA SENTENZA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La sentenza emanata dal giudice d'appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione del gravame relativo a cause scindibili, ai sensi dell'art 332 cod proc civ e annullabile dalla Corte di Cassazione soltanto se, al momento in cui essa e chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello; mentre, se questi sono scaduti, la inosservanza dell'art 332 cod proc civ non produce alcun effetto. (Conf 3080/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)