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Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 29/09/1986 Ud. (dep. 03/03/1987) Rv. 175253 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - INFERMITÀ DI MENTE - NOZIONE - IN SENSO MEDICO-LEGALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175253-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - INFERMITÀ DI MENTE - NOZIONE - IN SENSO MEDICO-LEGALE - CONSEGUENZE.*

La nozione giuridica di "infermità" rilevante ai fini della imputabilità, può in concreto essere integrata, oltre che da quelle alterazioni psichiche per le quali la scienza medico legale utilizza la definizione di "malattia di mente" (e che la scienza psichiatrica definisce psicosi organiche od endogene ovvero ad esse assimilate), anche da altre anomalie che la scienza psichiatrica riconduce nella categoria dell'"abnormità psichica" ed i cui soggetti sono per lo più designati con le espressioni di "nevrotici" (se la sindrome è caratterizzata da un particolare tipo di "sofferenza", con "senso di malattia", che si esplica con svariati sintomi e meccanismi) e di "psicopatici" (se la sindrome è caratterizzata da quadri e comportamenti "dannosi" non solo per il soggetto, ma anche per gli altri) - le quali non integrano il concetto medico-legale specifico di "malattia", ma costituendo "varianti anomale dell'essere psichico", sono ricondotte nella categoria medico-legale generica della "infermità di mente". In questi casi compito del giudice è, anzitutto, chiarire - tenuto conto dell'effettivo rapporto tra il tipo di abnormità psichica effettivamente riscontrata in quel soggetto ed il determinismo dell'Azione delittuosa da lui commessa - se l'anomalia abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso e quindi stabilire, in caso di risposta affermativa a tale quesito, se l'anomalia stessa sia tale da far fondatamente ritenere che quel soggetto, in relazione al fatto commesso, o non fosse proprio in grado di rendersi conto della illiceità del fatto e di comportarsi in conformità a questa consapevolezza (ipotesi che non può essere esclusa "a priori", anche se statisticamente rara), ovvero avesse al riguardo una capacità grandemente scemata, ovvero fosse pienamente imputabile. (V mass n 174635; (V mass n 172790).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)