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Sez. 1, Sentenza n. 4103 del 24/02/1986 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172790 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ E MALATTIA DI MENTE - NOZIONI E DISTINZIONI, GIURIDICHE, MEDICO-LEGALI E PSICHIATRICHE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DELL'IMPUTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172790-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ E MALATTIA DI MENTE - NOZIONI E DISTINZIONI, GIURIDICHE, MEDICO-LEGALI E PSICHIATRICHE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DELL'IMPUTABILITÀ.*

La nozione giuridica di "infermità" rilevante ai fini della esclusione della capacità di intendere o di volere deve ritenersi compiutamente integrata nell'ipotesi di accertata "malattia di mente" in senso medico-legale - con tale espressione facendosi riferimento a quelle alterazioni psichiche che la scienza psichiatrica definisce "psicosi" e che prendono vita da processi morbosi somatici, siano essi noti, come nelle cosiddette "psicosi organiche", ovvero tuttora ignoti o perlomeno non dimostrati con sicurezza, ma comunque postulati, come nelle cosiddette "psicosi endogene" (schizofrenie e distimie), alle prime assimilate in relazione al quadro psicopatologico ed alle caratteristiche nosografiche che presentano - sì che i "malati di mente" sono tutti, quasi senza eccezione, non imputabili. Accanto a questo gruppo di affezioni mentali, ed ai limiti della "salute mentale" (secondo la definizione dell'organizzazione mondiale della sanità), esiste un vasto raggruppamento di soggetti che la scienza psichiatrica riconduce nella categoria degli "abnormi psichici - designati per lo più con le espressioni di "nevrotici" o di "psicopatici" - che non integrano il concetto di "malati di mente" in senso medico-legale e le cui anomalie, pur rientrando certamente nel concetto giuridico di "infermità", non sono necessariamente dotate di quella intensità richiesta dalla legge per la sussistenza almeno del vizio parziale di mente. Ciò tuttavia non esclude che a tali infermità - specie nei loro gradi estremi o nelle loro forme più complesse - non possa essere riconosciuto "valore di malattia", tenuto conto dell'effettivo rapporto tra il tipo di abnormità psichica effettivamente riscontrata nel singolo soggetto ed il determinismo dell'Azione delittuosa da lui commessa. A tal fine è necessario anzitutto chiarire se quell'infermità abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso e quindi stabilire - in caso di risposta positiva a tale quesito - se la stessa sia tale da far fondatamente ritenere che quel soggetto, in relazione al fatto compiuto, o non fosse proprio in grado di rendersi conto della illiceità del fatto e di comportarsi in conformità a questa consapevolezza (ipotesi che non può essere esclusa a priori, anche se statisticamente rara), ovvero avesse al riguardo una capacità grandemente scemata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)