Sez. 1, Sentenza n. 14122 del 17/03/1986 Ud. (dep. 15/12/1986) Rv. 174635 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - NOZIONE MEDICO-LEGALE DI MALATTIA - INFERMITÀ AVENTI VALORE DI MALATTIA - ACCERTAMENTO.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - NOZIONE MEDICO-LEGALE DI MALATTIA - INFERMITÀ AVENTI VALORE DI MALATTIA - ACCERTAMENTO.*
Le anomalie che secondo la scienza medico-legale integrano il concetto di "malattia di mente" - e tra le quali rientrano oltre alle psicosi, i gradi estremi dell'insufficienza mentale, sostanzialmente corrispondenti alle vecchie denominazioni della idiozia e dell'imbecillità (quest'ultima almeno nei suoi casi più gravi) ed alle quali sono assimilati, tenuto conto dell'entità del loro deficit, gli esiti stabilizzati di danni cerebrali della più varia natura - determinano di per sè stesse la sussistenza nel soggetto di uno stato di mente tale da escludere la sua capacità di intendere o di volere. Per le anomalie che la scienza medico-legale riconduce nel vasto raggruppamento delle "abnormità psichiche" - designate per lo più con le espressioni di "nevrosi" e "psicopatie" e costituenti "varianti anomale dell'essere psichico" - è compito del giudice anzitutto chiarire, tenuto conto dell'effettivo rapporto fra il tipo di abnormità psichica in concreto riscontrata in quel soggetto ed il determinismo dell'Azione delittuosa da lui commessa, se l'anomalia abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso e quindi stabilire, in caso di risposta positiva a tale quesito, se l'anomalia stessa sia tale da far fondatamente ritenere che quel soggetto, in relazione al fatto commesso, o non fosse proprio in grado di rendersi conto della illiceità del fatto e di comportarsi in conformità a questa consapevolezza (ipotesi che non può essere esclusa "a priori", anche se statisticamente rara), ovvero avesse al riguardo una capacità grandemente scemata, ovvero fosse pienamente imputabile. (nella specie, in presenza di una "situazione psicopatologica nosograficamente inquadrabile in una diagnosi di strutturazione di personalità "border-line", con importanti nuclei depressivi e scientificamente ipotizzabile o come Forma minore di psicosi schizofrenica o come Forma particolarmente grave, maggiore, di nevrosi", i giudici del merito avevano escluso la sussistenza della diminuente del vizio parziale di mente. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, al fine di accertare se l'abnormità psichica riscontrata avesse potuto acquisire nel caso concreto un "valore di malattia".). (V mass n 172790).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)