Sez. 1, Sentenza n. 36919 del 11/07/2024 Cc. (dep. 03/10/2024) Rv. 287009-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova terapeutico - Soggetti liberi sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza al momento del passaggio in giudicato della sentenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito per i soggetti agli arresti domiciliari, non prevedono che l'esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei soggetti liberi, sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza in corso al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)