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Sez. 1, Sentenza n. 20702 del 16/06/2020 Cc. (dep. 10/07/2020) Rv. 279376 - 02

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni per titolo comprensivo anche di reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279376-02

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., nella parte in cui prevede un diverso requisito di accesso all'affidamento in prova terapeutico per coloro che debbano scontare un residuo di pena riferito a reato ostativo previsto dall'art. 4-bis, ord. pen. in quanto la norma non stabilisce alcuna preclusione assoluta, ma prevede una diversa modalità di accesso al beneficio giustificata dalla gravità dei reati ostativi inclusi nel titolo esecutivo, indicativi di una maggiore pericolosità sociale del detenuto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)