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Sez. 1, Sentenza n. 12699 del 27/02/2025 Cc. (dep. 02/04/2025) Rv. 287786-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Richiesto da condannato alla pena sostitutiva della semilibertà - Operatività del limite dei due anni della pena espiata di cui all’art. 67, comma 2, legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287786-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione, ai fini dell'accoglimento della richiesta di affidamento terapeutico di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presentata da condannato alla pena sostitutiva della semilibertà, non opera il limite dei due anni della pena espiata previsto dall'art. 67, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso il carattere eccezionale di tale norma, che ne impedisce l'applicazione estensiva ai casi non espressamente previsti.

DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 681 art. 67 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 66, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 72 com. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)