Sez. 1, Sentenza n. 1924 del 21/06/1971 (Rv. 352493 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - LIMITI DI APPLICABILITA - COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI ED AMPLIAMENTI DI CASE DI ABITAZIONI NON DI LUSSO - CASE DI ABITAZIONE - NOZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - LIMITI DI APPLICABILITA - COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI ED AMPLIAMENTI DI CASE DI ABITAZIONI NON DI LUSSO - CASE DI ABITAZIONE - NOZIONE.*
Le agevolazioni previste dagli artt 13 e segg della l 2 luglio 1949 n 408 si applicano alle costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di case di abitazione non di lusso che siano compiute nei limiti temporali previsti dalla legge (e successive modificazioni). Con la espressione case di abitazione il legislatore ha inteso riferirsi alle sole costruzioni destinate ad ospitare nuclei familiarì le agevolazioni non spettano pertanto, ad edifici diversi da quelli destinati ad uso di abitazione privata. E tale destinazione va riguardata con riferimento agli elementi strutturali e funzionali della costruzione, e non all'uso cui questa venga effettivamente adibita. (nella specie e stata esclusa l'applicazione delle agevolazioni rispetto ad un immobile che, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, costituiva una 'casa albergò e non una casa di abitazione come emergeva, fra l'altro, dalla consistenza dell'edificio composto da un piano terreno comprendente servizi comuni, fra cui un ristorante destinato agli ospiti dell'edificio stesso, e da quattro piani comprendenti alloggi minimi - arredati e forniti di cucinino avente funzione del tutto sussidiaria rispetto al ristorante comune - i quali attesi i loro elementi strutturali, inserendosi in un complesso nel quale la soddisfazione della maggior parte delle esigenze era affidata a servizi collettivi, dovevano considerarsi camere od appartamentini di albergo). (V 3422'68, mass n 336518' 1870'68, mass n 336836).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)