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Sez. 5, Sentenza n. 4737 del 26/02/2010 (Rv. 611882 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Elusione fiscale - Abuso del diritto - Ambito di applicabilità - Clausola generale antielusiva valida anche per i tributi non armonizzati - Conseguenze - Inopponibilità all'Amministrazione di operazioni finalizzate solo al risparmio fiscale - Fattispecie in tema di contratto di sfruttamento dell'immagine di un atleta.
Stato
decisa il 2010-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611882-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo applicabile anche ai tributi non armonizzati (e, quindi, alle imposte sui redditi), il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Esso comporta il disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali e la conseguente inopponibilità di essi all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche se esso sia diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inopponibili all'Amministrazione finanziaria i contratti, tra loro coordinati, attraverso i quali una società sportiva, nell'ingaggiare un atleta, aveva pattuito per le prestazioni di quest'ultimo un compenso, del quale una parte costituiva oggetto del contratto ufficialmente stipulato con l'atleta, un'altra costituiva oggetto di un contratto simulato di sfruttamento di immagine stipulato con una società cessionaria dei diritti di immagine medesimi).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)