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Sez. 5, Sentenza n. 11236 del 20/05/2011 (Rv. 617867 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Elusione fiscale - Abuso del diritto - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617867-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. (Nella specie la S.C. ha escluso l'opponibilità all'Amministrazione di operazioni finanziarie, dal momento che nessuna di esse aveva attinenza con l'attività commerciale svolta dai soggetti interessati; il complesso meccanismo escogitato non aveva alcuna convenienza apparente, neppure dal punto di vista finanziario, in quanto si concludeva in pareggio; venivano poste in essere operazioni contrastanti con le più elementari regole di mercato, quali il pagamento della somma di un miliardo di lire per acquistare il 10% di una società dal capitale di appena 260 sterline, la quale, subito dopo, aveva versato un dividendo di oltre un miliardo di lire, proveniente da attività ignota, oppure con la concessione di usufrutto delle quote ad una società di persone ed immediata consegna alla cessionaria di un miliardo di lire per dividendi, somma venti volte superiore al prezzo ricevuto per l'usufrutto; nessuna spiegazione era stata fornita di tali operazioni, essendosi limitata la società contribuente a richiamare la libertà di iniziativa economica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, Decreto Legge 09/09/1992 num. 372 art. 7 bis, Legge 05/11/1992 num. 429

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)