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Sez. U, Sentenza n. 30055 del 23/12/2008 (Rv. 605850 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Elusione fiscale - Nozione - Abuso del diritto - Configurabilità - Condizioni - Clausola generale antielusiva - Applicabilità - Fondamento - Contrasto con la riserva di legge - Esclusione - Conseguenze - Inopponibilità dell'operazione all'Amministrazione finanziaria - Limiti - Fattispecie in tema di imposte sui redditi.
Stato
decisa il 2008-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605850-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 7, Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)