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Sez. 3, Sentenza n. 14139 del 26/10/2000 (Rv. 541246 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Ordine di cancellazione - Potere discrezionale del giudice - Incensurabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2000-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541246-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

Il potere del giudice di disporre la cancellazione delle espressioni che esulano dai limiti della moderazione e della convenienza - e, perciò, si pongono in contrasto con il dovere di correttezza formale verso l'altro soggetto del processo - è ampiamente discrezionale ed il contenuto del suo esercizio non è censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)