Sez. 3, Sentenza n. 14139 del 26/10/2000 (Rv. 541246 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Ordine di cancellazione - Potere discrezionale del giudice - Incensurabilità in sede di legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
Il potere del giudice di disporre la cancellazione delle espressioni che esulano dai limiti della moderazione e della convenienza - e, perciò, si pongono in contrasto con il dovere di correttezza formale verso l'altro soggetto del processo - è ampiamente discrezionale ed il contenuto del suo esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)