diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 44316 del 03/07/2007 Cc. (dep. 29/11/2007) Rv. 238348 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Retrodatazione della decorrenza - Desumibilità dei fatti - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238348-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di durata delle misure cautelari, con riferimento all'ipotesi di retrodatazione della decorrenza dei termini di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (cosiddetto divieto di contestazioni a catena), il concetto di desumibilità dei fatti - presupposto che legittima il ricorso all'istituto della retrodatazione - non va confuso con la mera conoscenza di determinati fatti. (La Corte ha escluso l'applicabilità del presupposto per la retrodatazione nella fattispecie relativa ad un'ordinanza cautelare emessa per un episodio di spaccio di droga dal quale non potevano essere desunti i fatti costituenti fondamento per l'emissione di una successiva ordinanza cautelare da parte di altra Autorità inquirente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)