Sez. 6, Sentenza n. 12676 del 20/12/2006 Cc. (dep. 27/03/2007) Rv. 236829 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia - Desumibilità dei fatti - Nozione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di più misure emesse nei confronti della stessa persona, non deve confondersi il concetto di desumibilità dei fatti, contenuto nel comma terzo dell'art. 297 cod. proc. pen., con i concetti di conoscenza o conoscibilità. Detto concetto presuppone una valutazione riconducibile a una "quaestio facti" che il giudice di legittimità può esaminare esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonchè sotto il profilo della congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni operate dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)