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Sez. 1, Sentenza n. 5504 del 14/06/1996 (Rv. 498089 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono fiscale concesso con D.L. n. 429 del 1982 - Definizione agevolata - Presupposti - Contribuente - Ripetizione di quanto già pagato in conformità del titolo - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498089-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La definizione agevolata delle controversie di valutazione in tema di imposte indirette, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n. 516), postula un "pagamento", e, pertanto, non può essere invocata dal contribuente al fine di ripetere quanto in precedenza versato (in conformità del titolo), nemmeno per la parte eccedente la somma che sarebbe dovuta in via di applicazione del condono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)