Sez. 3 - , Sentenza n. 34586 del 28/05/2021 Ud. (dep. 17/09/2021) Rv. 282137 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - PREVENZIONE INFORTUNI O DISASTRI | Amministratore di condominio - Edificio di altezza superiore ai 24 metri - Omessa segnalazione certificata di inizio di attività ai fini antincendio - Reato di cui all'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006 - Configurabilità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - PREVENZIONE INFORTUNI O DISASTRI
In materia di prevenzione incendi, integra il reato di cui all'art. 20, d.lgs. 8 marzo 2006, n.139 la condotta dell'amministratore di condominio che, in relazione ad un edificio adibito a civile abitazione di altezza superiore a 24 metri, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio di attività ai fini antincendio o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, rientrando la sua attività tra quelle soggette ai controlli antincendio, elencate dall'Allegato I del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, anche in ragione del dato di comune esperienza rappresentato dalla detenzione e dall'impiego, nei condomini, di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.
Riferimenti normativi: DPR 01/08/2011 num. 151 all. I, Decreto Legisl. 08/03/2006 num. 139 art. 16 com. 2, Decreto Legisl. 08/03/2006 num. 139 art. 20, DPR 01/08/2011 num. 151 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)