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Sez. 3, Sentenza n. 13201 del 23/11/2016 Ud. (dep. 20/03/2017) Rv. 269511 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - PREVENZIONE INFORTUNI O DISASTRI | Prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti - Detenzione o impiego - Categorie di attività previste dall'allegato I del D.Lgs. 9 marzo 2006, n. 139 - Certificato di prevenzione antincendi - Necessità - Reato di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 139 del 2006 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2016-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269511-01

SICUREZZA PUBBLICA - PREVENZIONE INFORTUNI O DISASTRI

In materia di prevenzione incendi, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 30.07.2011 n. 151, integra il reato di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 139 del 2006 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I, D.Lgs. cit., ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/03/2006 num. 139 art. 20, DPR 30/07/2011 num. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)