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Sez. 4, Sentenza n. 39959 del 23/09/2009 Ud. (dep. 13/10/2009) Rv. 245317 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Condominio di edifici - Responsabilità di amministratore di condominio - Omissione di condotta dovuta - Responsabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245317-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

La responsabilità penale dell'amministratore di condominio va ricondotta nell'ambito della disposizione (art. 40, comma secondo, cod. pen.) per la quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'e nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l'amministratore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell'amministratore di condominio di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava parti comuni dell'edificio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)