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Sez. L, Sentenza n. 8207 del 19/08/1998 (Rv. 518191 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Criteri di liquidazione - Riferimento alle retribuzione maturata dalla data del licenziamento illegittimo a quella della reintegrazione - Liceità - Natura di risarcimento da illecito contrattuale - Configurabilità - Prescrizione decennale - Operatività.
Stato
decisa il 1998-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518191-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Qualora sia accertata l'illegittimità del licenziamento, la quantificazione del danno subito dal lavoratore deve essere effettuata tenendo conto, come normale parametro, della retribuzione che egli avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato, senza che ciò alteri la natura risarcitoria del diritto, il quale - derivando da illecito contrattuale e non già aquiliano - si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)