Sez. L, Sentenza n. 2756 del 27/03/1996 (Rv. 496623 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Ex art. 18 l. n. 300 del 1970 - Criteri di liquidazione - Retribuzione maturata dalla data del licenziamento illegittimo a quella della reintegrazione - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 il licenziamento dichiarato illegittimo non interrompe il rapporto di lavoro, ma incide unicamente sulla funzionalità di fatto della prestazione, lasciando in ogni caso inalterata la continuità del "vinculum iuris" che la sentenza viene a ripristinare "ex tunc". Pertanto, qualora sia accertata l'illegittimità del licenziamento, la quantificazione del danno subito dal lavoratore deve essere effettuata tenendo conto, come normale parametro, della retribuzione che egli avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato e, quindi, di quella riferibile al periodo compreso fra la data del recesso e quella della reintegrazione, salvo che il datore di lavoro, sul quale grava il relativo onere probatorio, non eccepisca (e provi) la sussistenza di fatti o circostanze idonee a determinare una riduzione del presuntivo ammontare del danno (l'"aliunde perceptum" o, comunque, la possibilità per il lavoratore di evitare il danno con l'ordinaria diligenza).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)