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Sez. L, Sentenza n. 8720 del 07/05/2004 (Rv. 572727 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento illegittimo - Conseguenze - Responsabilità contrattuale del datore di lavoro - Configurabilità - Prescrizione del diritto al risarcimento - Termine decennale - Decorrenza - Riammissione in servizio in seguito a sentenza di primo grado poi riformata - Interruzione della prescrizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572727-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'illegittimo licenziamento è fonte di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno resta assoggettato all'ordinaria prescrizione decennale, anziché a quella quinquennale. Stante l'efficacia istantanea dei provvedimenti, la decorrenza della prescrizione coincide con il momento della cessazione del rapporto, né ha valore di atto interruttivo la riammissione in servizio effettuata in adempimento di sentenza di primo grado poi riformata, trattandosi di atto dovuto, come tale inidoneo a produrre l'effetto proprio della interruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)