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Sez. 5, Sentenza n. 20429 del 26/09/2014 (Rv. 632181 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa - Rettifica - Art. 39, lett. d, ultimo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Abrogazione - Effetto retroattivo - Prova dell'esistenza di attività non dichiarate - Presunzioni semplici.
Stato
decisa il 2014-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632181-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, con l'abrogazione dell'ultimo periodo della lett. d) del primo comma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che ha effetto retroattivo in considerazione della sua finalità di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, è stato ripristinato il quadro normativo anteriore, sicché la prova dell'esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili (o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi) può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 3 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 265 CORTE COST., Legge 07/07/2009 num. 88 art. 24 com. 5, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)