Sez. 1, Sentenza n. 15192 del 24/11/2000 (Rv. 542131 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE | Responsabilità dello Stato per danni conseguenti a fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni - Comportamento del magistrato non diretto al conseguimento di fini istituzionali - Esclusione della responsabilità dello Stato - Limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE
La responsabilità dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 117 del 1998, per i danni conseguente a fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ed accertati dal giudice penale, non è esclusa dalla circostanza che il comportamento del magistrato non sia diretto al conseguimento di fini istituzionali, ma mosso da motivi personali ed egoistici, quando l'atto stesso, indipendentemente dalla sua concreta rispondenza o meno alle esigenze di giustizia, sia comunque collegato all'espletamento della funzione giudiziaria, inserendosi nell'ambito di un procedimento quale forma di trattazione dello stesso (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti del solo magistrato, mentre l'aveva rigettata nei confronti del Ministero di G. e G. sul presupposto che l'illecito non era attribuibile allo Stato, posto che il magistrato, sia pure mediante abuso dei poteri attribuitigli dalla legge, aveva agito per scopi meramente personali, avvalendosi della sua posizione di superiorità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)