Sez. 3, Sentenza n. 4084 del 25/02/2005 (Rv. 581132 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Domanda risarcitoria contro lo Stato - Presupposti - Decadenza - Decorrenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Fatto costitutivo dell'azione risarcitoria per responsabilità civile ex legge n. 117 del 1988 è il singolo comportamento, atto o provvedimento (o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni con dolo o colpa grave che ha cagionato un danno ingiusto, a tale stregua nettamente differenziandosi da quello ex legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto) in cui il malfunzionamento del sistema processuale nel suo complesso determina il diritto alla cosiddetta equa riparazione. Ne consegue che, stante le differenti discipline dettate per le due diverse ipotesi, solamente l'azione di risarcimento del danno ingiusto sofferto per responsabilità civile del magistrato rimane, diversamente da quella per il ristoro del pregiudizio sofferto per la non ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, soggetta alla decadenza dall'azione prevista dall'art. 4, comma terzo, legge n. 117 del 1988, decorrente dal momento in cui non è più possibile la modifica o la revoca del provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)